)( 29 X su gli Animali tradotti in Verona, pure si fanno lecito di vendere le Carni di qualunque specie uno, o anche due Soldi alla Libbra di più del prezzo fissato dal Calamiere per le Carni, che si vendano ne’ Posti delle Pubbliche Beccherie , le quali sono Carni , quanto sia a quelle di Manzo, o di Bovi di Ungheria, e Germania, o nostrali di buona qualità; Ed avendosi in riflesso, che primo de’successi politici cambiamenti solevano le Carni essere vendute nelle Terre, e Ville del Distretto almeno un Soldo alla Libbra meno del Calamiere prò tempore vigente nella» Città, sia però, e s intenda prescritta alli Venditori delle Carni nelle Terre, c Ville del Distretto la misura del prezzo, che potranno esiggere., ad un Soldo per ogni Libbra di Carne rneno del Calamier.e corrente per le Carni, che si vendono in Città nelle Pubbliche Beccherie, sotto l’alternativa penale di Ducati dieci dal grosso, che dovranno subire ad ogni loro scoperta contraffazione . Resta T esecuzione delle presenti discipline in ogni più efficace modo raccomandata alli Spettabili Cavalieri di Comun, & alli Vicari, e Giurisdicenti delle Terre, e Ville del Distretto nelle parti che respettivamente li riguardano, dovendo a tal effetto essere le medesime date alla Stampa, e trasmesse a chi n’ incombe 1* osservanza, accoppiandovi i an-