X 179 )( maggior parte trascurata l'esecuzione delle medesime è devenuta questa Attuale Deputazione all’estesa dei seguenti Capitoli, i quali comprendendo tanto le prime, che le posteriori sopra enunzìate providenze nell’ argomento , dovranno essere immancabilmente osservate . I. E’ vietato 1’ ingombro dì qualunque Strada rotabile, Portico, o altro Pubblico Luogo con Rovinazzi di qual si voglia natura, ed ogni altra cosa che difficoltar potesse il libero passaggio* o disdica alla Polizia . ÌI. Sarà obbligo dei Proprietarj ai quali appartengono di farli tradurre a proprie spese* dentro giorni otto dalla pubblicazione del presente j in uno dei tre luoghi, che si assegnano a contenerli, e sono la Piazza della Colonna a S. Sofia* quella vicina a Codalonga, ed il Prato della Vale nel sito destinato da quella Nobile Presidenza, colla quale doverassi andare d’intelligenza ai caso di trasporti . Lo stesso dovrassi eseguire anco pei Róvinazzi i che si accumulassero in seguito per ristauri o nuove fabbriche • Ili; Li Nobili Cavalieri di Comun so-praveglieranno all’esecuzione di questo ordine, i di cui inobbedienti saranno soggetti alla pena fissata fin dall’Epoca 1796. di D 25. Correnti. Z 2 IV.