X 131 X me sopra convenuto: eccettuato però il caso d’ avvocazione. V. Sarà permessa a chiunque nella Sud' dita Terra-Ferma la Distillazione, e Riduzione de’Vini di qualunque altra materia in A cq.ue vi te ; come pure libera da qualunque aggravio , e permessa a chiunque sarà la Compera, e Vendita delie medesime all’Ingrosso, la quale si dichiara, che dovrà esser per lo meno di un Secchio. VI. Chiunque vorrà fabbricare Acquavita , dovrà ricorrere all’ Appaltatore, o Subappaltatori delle Piazze, secondo il luogo di sua appartenenza per ricevere una Licenza, jn cui sarà espressa la quantità del Vino, che destinerà d’ abbruciare , la qual Licenza sarà firmata dall’ Appaltatore , e suoi Direttori Provinciali , e sarà poi debito del detto Fabbricatore di notificare agli stessi entro tre Mesi al più , la quantità , e qualità dell’ Acquavita, che sarà risultata dalla suddetta Fabbrica nella precisa verità di fatto; e saranno tanto le Licenze , che le Notifiche registrate sopra Libro cartato, e bollato, che verrà tenuto nel Fontico per gli opportuni confronti. . i . VII. Resta vietato nella più rigorosa forma a5 detti Fabbricatoli, od altri il Distillare^ convertire in Rosolj le Acquevite da loro fabbricate, come pure lo smerciarle al Minuto neppure nella più minima Pn 2 «juan-