X *7 X come di Contrabbando li Bovi, che si trovassero macellati in contraffazione o di luogo, o di quantità, e disposti a norma delle Leggi, dovendo in caso , che vi sia Accusatore, esser tenuto secreto, e gratificato della quarta parte del genere , che fosse rinvenuto in contravvenzione, o del prezzo dal medesimo importato. CaptUm cum Votis Pro io. Contra — Secondo * Per togliere ogni confusione delle Carni de’ Bovi di Zara, che hanno il loro tassato Calamiere di due Soldi alla Libbra meno delle Carni , che devon’ essere vendute ne’ Posti delle Pubbliche Beccarie', dovrà la vendita di esse Carni di Zara farsi in un separato Stazio nella Piazza dell’Erbe , se non in altro luogo, sotto 1* alternativa della perdita di qualunque , benché poca quantità di dette Carni, che si trovasse altrove esposta in Vendita, e della pena pecuniaria inoltre di Ducati dieci dal grosso, che dovrà subire irremissibilmente qualunque Contraventore , restando espressamente vietato alli Tagliatori,e Venditori delle Carni nelle Pubbliche Beccarie il tenere di detta qualità di Carni anche nascosta in qualunque ango- lo, o ripostiglio decloro Posti sotto le medesime alternative in caso che fossero ritrovati averne anche in poca, e non molto riflessibile quantità. Captum cum Votis Prò io. Contra •— D 2 Ter-