)( IO& )C doppio Datio, e doppia Tratta: Dovendo li Datiari al tempo della denuntìa della intra-da avertir il Forestier che venderà, di rete-nir il Datio della Tratta. Jtem che cadauno che venderà animali ad alcun Forestiero debba al tempo della vendita, e prima che il Forestier estraza nominar il comprador al Datiaro , si che resti conosciuto sotto pena di ragion lui la trat* ta ; potendo el Datiar Sacramentar li venditori, & compratori de animali sopra la quantità del pretio della vendita de quelli. Item che facendo cangiamento alcun patron, o altro creditore nelli animali de Coloni, o altri Debitori debba esso creditor dar notizia al Datiaro in termine di zorni tré, altramente incorra esso creditor in pena de quelli che vendendo non denuntiano; & questo in caso, che dal debitòr non fosse data denuntìa ; & se esso Colono, o altro debitore, non havesse il modo di pagar il Datio con essecutìone impegni mobili, sia tenuto il creditor a esso Dati©, al quale siano obligati li animali. Jtem se ben fo altre volte ordinato termine al venditor de animali in pagar il Datio di zorni cinque dopo fatta la denun-tia, & de zorni otto se fosse delle ville del piano, & de zorni quindese se fosse dalle montagne in su ; & se fosse Forestiero subito fatto il Datio, possa nondimeno, & sia in