)( 3o )( REGNO I)' ITALIA; A V V I S 0, IL PREFETTO fc>EL DIPARTIMENTO DELL’ ADRIATICO; jEV superiormente stabilito che V Universi-sita di Padova all’ aprirsi del prossimo Scolastico debba essere uniformata alle altre due di Pavia , e Bologna , e che siano in pieno' vigore anche in questi Paesi già appartenen-, ti allo Stato Veneto tutte le discipline relative agli Studj delle Università già in corso negli antichi Dipartimenti del Regno. Nessuno potrà quindi d’ ora in avanti intraprendere 1J esercizio di alcuna delle professioni menzionate nell’ Articolo 48. della Legge 4* Settembre 1802. , che in calce si descrivono , se non avrà in una delle due Università compiuto, il corso de’Stud^' prescritti rispettivamente nell5 Articolo ottavo' del Piano Disciplinare 5i. Ottobre l8o3. , ptire appiedi indicato, ed ottenuto il relativo grado Accademico . Serva ciò di norma specialmente a quelli, che aspirano alia Professione d’ Ingegnere *