X 116 )( tenenti ai Sudditi Inglesi, i quali si trovano tuttavia nelle loro mani , o che potessero esser stati versati nelle case di commercio , ò di banca del Regno. XI. Sono egualmente compresi nelle disposizioni precedenti tutti coloro, che fossero detentori di qualche mobile , o immobile , o anche di qualche credito spettante ad Inglesi , od a Sudditi delle Isole Britanniche , se non ne hanno fatta la dichiarazione esatta nella forma prescritta . XII. Sono assicurate delle ricompense ( secondo lo spirito dell’articolo 7. del Decreto lo. Giugno ) a coloro che facessero conoscere 1 contravventori , purché, producano delle prove , o dei mezzi sicuri per ottenerne . Queste ricompense, saranno prese dal prodotto delle confische, e multe sentenziate . Le indicazioni su questo proposito saranno ricevute e verificate da me medesimo , senza compromettere i rivelatori. XIII. Le stesse disposizioni estendendosi a tutto H Dipartimento dell3Adriatico, sarà sul fat-