X «3 )( I V. Nel numero delle Mercanzie delle qualf la dichiarazione è in questo momento ordinata, sono quelle che, a termini dell’ Articolo due del Decreto di S. M. del lo. Giugno prossimo passato. ,, Sono reputate prove-v nìre dalle Fabbriche Inglesi , qualunque ne sia» „ /’ origine, tranne quelle che vengono dì Fran-5, eia con certificati di Fabbrica , vidimati dai „ Prefetti, e con ispedizioni di uscita rilasciate 5) dagli Agenti delle Dogane Imperiali , cioè * „ l. I Velati di Cotone, le Stoffe, e Pan-„ ni di Lana, di Cotone, e di Pelo , o mi-„ sti di queste materie, ogni sorta di Piqué, „ di Basini , di Nankini , di Mussoline ; „ 1. Le Fettuzze, e i Veli; „ 3, I Bottoni di ogni specie; „ 4- Qualunque Maiolica, conosciuta sot-„ io il nome di terra da pipa , o^sia terra-„ glia d’Inghilterra . Sono altresì nel caso della dichiarazione* le Calze , e Berrette di Cotone, e di Lana, le Tele tinte e dipinte , i lavori di Chincaglieria, e Coltelleria, e Orologieria, provenienti da • manifatture inglesi; o delle loro colonie. Non sono eccettuate dalla dichiarazione , che quelle delle Mercanzie di questo genere, le quali ( a termini degli Articoli 3. e 4- del Decreto lo. Giugno ) , sono state , nella loro entrata, .accompagnate da un* Tom. XV111 Num. 8. /