)( 114 u REGOLAMENTO GENERALE Per V attivazione in tutto lo Stato dei Registri delle Nascite j de* Matrimoni, e delle Morti} in esecuzione del Codice Na-poleone. lari Registri degl' Atti dello Stato Civile relativi alle nascite, ai matrimonj 3 ed alle morti, in conformità del disposto dal Codice Napoleone. Questi Registri, ne’ Comuni di prima, e seconda classe serbansi nel locale della Municipalità. Uno dei Savj nella qualità di Ufficiale dello Stato Civile è specialmente incaricato della formazione, e custodia di tali Registri. Art. 25. u Le dichiarazioni di nascita saranno fatte all* Uffiziale dello Stato Civile del Comune entro tre giorni dal parto ” in tale occasione dovrà necessariamente essere presentato all’ Ufficiale il Neonato. Quando il trasporto del Neonato all* Uffiziale fosse per apportargli qualche pericolo, potrà i' Uffiziale stesso trasferirsi al luogo ove si tro- C A P 0 I. Comune ha i suoi partico- C A P 0 II. va