)( H5 va il Neonato per ivi stendere 1* atto di nascita nel Registro, Art. 26. La dichiarazione, e la presentazione potrà farsi anche dopo il battesimo , ed in questo caso il Parroco, o Sacerdote^ che 1* avrà amministrato, sarà strettamente tenuto di avvertire il Padre deir infante, o chiunque altro , alla di cui instanza fosse conferito il battesimo dell’obbligo di presentarlo all’Ufficiale dello Stato Civile. i( Art. 27. La nascita dell’ Infante sarà di-„ chiarata dal Padre , ed in mancanza di „ questo, dai Dottori di Medicina , o di „ Chirurgia, dalle Levatrici, dagl’ Ufficiali „ di Sanità, o da altre persone, che abbia-,, no assistito al parto; e qualora la Madie avesse partorito fuori del suo domicilio , anche dalla persona presso di cui si sarà „ sgravata. ,, Art. 29. Chiunque ritrovasse un Infante „ recentemente nato sarà tenuto a farne la ,, consegna all* Ufficiale dello Stato Civile , „ colle vesti, e cogl’ altri effetti ritrovati „ presso il medesimo, ed a dichiarare tutte „ le circostanze del tempo, e luogo in cui ?) sarà stato ritrovato . Art. 30. Sarà cura dell’ufficiale dello Stato Civile d'inscrivere sul Registro delle Nascite 1’ atto della nascita d* un Infante, che fosse dato alla luce sulle Navi, o sovra Bastimenti del Regno d' Italia , 0 de’ Negozianti j 0 d’ altri qualsivogliano appartenenti Tomo XIV. Num.p.