)C 4 )C II. I Mobili, che ciascun abitante dovrà sonv ministrare risultano dalla sottoscritta tabella; avvertendo che dovranno esser questi di una conveniente decenza , e che la biancheria da letto dovrà essere cangiata ogni quindici giorni nei mesi di Estate, ed ogni venti nei mesi d’inverno. III. Detti Mobili saranno consegnati con Inventario all’ Uffiziale alloggiato , che dovrà rispondere alla sua partenza ; ben inteso , che qualora l’abitante avesse motivo di reclamo per perdite o guasti, dovrà portarne F avviso prima della partenza de}l’ Uffiziale o al più tardi un’ora dopo , o al Comandante del Corpo cui esso apparteneva , o al Commissariato di Guerra, e sempre al Consiglio Municipale , onde sia resa Giustizia. IV. Non è obbligato 1’abitante a somministrar, legna, lume, biancheria da Tavola , nè utensili da Cucina , a meno che non sia 1’ Uffi-ziale in marcia colle Truppe : coll’ avvertenza però, che i due primi Articoli si somministreranno agli Uffiziali per i soli tre 7 I