: x là x fatte 1’ opportune annotazioni al di lui no-, nie , onde venga posto per 1’ annq corrente nella Categoria alla quale presentemente appartiene ; sempre che per altro produca nel .termine degli accennati giorni dieci i necessari legali documenti . A questo beneficio non sono ammessi gji ammogliati dopo Ja pubblicazione del primo Decreto di Coscrizione 4- Agosto 1806. Come poi nella Lista Numero 8. non entravano 1’ Anno passato lì figli unici di Padre povero non settuagenario, e nemmeno li primogeniti di più fratelli non orfani, ma poveri, ed incapaci di guadagnarsi il vìto , così quelli, a’ quali nell’ anno scorso non fossero state ammesse sì fatte eccezioni , sono parimenti abilitati a comprovarle nello stesso periodo degl’ indicati giorni dieci, onde -godere della facilitazione , che questa volta la Legge a Loro concede, Restano pure avvertiti , della benigna indulgenza Superiormente donata , que’ Coscritti , che nella precedente Leva di mille, furono classificati nella Lista sesta , perchè non comparsi all’ Iscrizione : quali presentandosi in presente , e producendo tutte le carte relative alla loro Iscrizione , saranno nelle attuali nuove Liste posti nella Classe, che a loro compete per età , e per circostanze , come volontariamente presentati , sul benigno Superiore riflesso , che la loro remora possa essere -$ta.ta occasiona-