' )( 45 )( noscere i colpevoli. In caso di recidiva dalla parte del Padrone del Caffè , o del Bot-teghiere, sarà chiusa la Bottega * o il Caffè, per quel tempo che verrà determinato, e ciò secondo le circostanze f • XI. Il Delegato di Polizia di Venezia; gli Ufr fiziali e Comandanti della Guardia Militare di Polizia ; i Commissari de’ Sestieri ; i Capi di Contrada, o qualsivoglia Agente della Polizia esecutiva faranno severamente eseguire l’adempimento di questa Ordinanza. Ne resta egualmente raccomandata l’esecuzione ai Giudici Incaricati della Polizia a Cboggia , Malamocco , Torcetto , Mitrano, Gamba-rare, Ca~ varzere, e altri luoghi dove la presente sarà^ posta, ed affissa secondo il solito. Venezia li 6. Gennaro 1807. Jl Commissario-Generale incaricato della Voli zia dì Venezia , e dell' Adriatico . P. LAGARDE,