)( 42 X ir. I Giorni di Domenica e di Festa, nessuna maschera potrà comparire in Piazza San Marco, o altro luogo pubblico , dalla mattina sino dopo i vespe ri. III. Nessuna maschera potrà , sotto qualsivoglia pretesto, entrare o passare per veruna Chiesa , o luogo consagrato al culto. IV. Fralle Mascherate , non sarà scelta alcuna che nel suo travestimento abbia qualche cosa di contrario al rispetto dovuto alle Autorità, ai Costumj , alla Religione , a quell? istituzioni eh’ ella consacra ; ai riguardi , in somma , che si devono le differenti classi di cittadini « V. Espressamente poi è probito ad ogni maschera il portar armi di qualunque jpecie , sotto qualsivoglia pretesto immaginable proibite , o non proibite, almeno con qteste armi non sìeno configurate in legno, oincar-j tone . Resta proibito egualmente a chi che