X 49 X VI. Entrato una volta che sia il povero , la sera, nel detto Locale, non potrà sortirne , durante la notte * a meno di una plausibile ragione esposta al Guardiano. Le porte del Locale saranno aperte la mattina all’ ora in cui vi è l’uso di dare principio alla giornata di lavoro in Venezia. VII. Ognuno avrà il suo posto, indicato da un numero, nel detto Locale . E' proibito di farvi dello strepito ,* o di suscitarvi alcun disordine . Il Guardiano ( dietro le istruzioni che riceverà ) è incaricato di prendere i mezzi proprj a mantenervi il buon ordine interno; e di rimandare quelli che lo inquietassero , riservandosi di dimandare la loro punizione , il giorno dopo ; ed anco farli condurre sul fatto al corpo di guardia , stabilito presso la Delegazione di Polizia , in Piazza S. Marco. Vili. D ora innanzi è proibito a qualsisia questuante di rimanere, durante la notte, e coricarsi sotto le Procurane di San Harco , o