\ 9 ,:T I1 v r\ \ X 73 )( terminazione di richiamare ad osservanza le Leggi sempre sin ora costantemente eseguite, e deduce quindi a comune notizia. I. Non dovranno seguire in quésta Città macellazioni di Bovi, di Vitelli, e Castrati $ se non se ne5 soli Locali a tale oggetto fissati , cioè in quello di S. Giobbe, quanto alli Bovi ; ed in quello a S. Girolamo quanto alli Vitelli, e Castrati. II. Chiunque si permetterà la macellazione fuori delle indicate Località , sarà immancabilmente considerato quale contravventore alle Leggi di Sanità. III. Saranno in conseguenza irremissibilmente assoggettate all' asporto, e confiscazione tutte le Carni degli Animali macellati in qual si sia luogo fuori delli stabiliti macelli ; e nel caso di continuata contravvenzione, $arà inoltre assoggettato il reo a quelle maggiori pene, che saranno trovate convenienti alla qualità delle delinquenze.