X *17 X li. Fermo per esse Pescareccie 1’ obbligo di munirsi nella loro partenza delle solite fedi di Sanità , dovranno in qualunque caso di approdo negli Esteri Porti farsi ritoccare dalle rispettive Deputazioni , ed Uffizj le loro fedi con la connotazione delle Cause , per cui vi si fossero rifugiate. IH. Essendo severamente proibito alle Barche medesime , come a qualunque altra , di accostarsi in mare ai Bastimenti : di avere qual-sisia commescolazione con essi ; e di verificare estrazioni , ed asporti dal loro bordo di Effetti, Lettere , ed altro 1 il Magistrato di Sanità Marittima procederà contro li Trasgressori con tutta la fermezza, e rigore delle Leggi vegliami di Sanità. IV. Li Bragozzi , Battelli , ed altre picciole Barche , quali sortono giornalmente dai Porti, e ritornano la sera, non discostandosi dal Littorale , tutto che sieno dispensate dal rassegnarsi alla Locale Deputazione di Sanità , sono indistintamente soggette all’antecedente articolo di disciplina , raffermandosi per esse