)( 79 )( ' Dedotta ciò a pubblica notizia si aggiunge . I. Che non sarà Offerta alcuna ammessa tanto all3 Asta , quanto a Polizze, segrete , senza l'Avallo di Sigurtà provatamente idonea , o senz’ altra valida documentata cauzione . II. Che ogni obblazione , le Schede segrete eziandio presentabili per giorni tre susseguenti a quello della Deliberazione , e non minori del sei per cento d’ Aumento sopra 1* importare dell’ offerta che sarà stata accolta suir Incanto ; le obbligazioni delle Sigurtà , ed i Certificati relativi dovranno presentarsi in Carta bollata , giusto al prescritto dalla Legge il. Settembre 1802. , e dalla Legge Generale di Finanza 17. Luglio l8o5. Tifo- Io V. Sezione Seconda. Ili, Che le obblazioni non dovranno contener Condizioni contrarie alle Leggi in vigore , ed ai patti normali, sotto dichiarazione che si terranno per non apposte, e che nuli affieno sarà nel restante teputo T offerente in obbligazione .