X -7 X h Ogni Botteghiere Venditore potrà d’ora innanzi esporre li propr; Effetti , Generi , e Merci per un solo piede Veneto , oltre al muro della sua Bottega , o del suo Casotto stabile , e permesso dalla Municipale Autorità . IL Non sono compresi in questo numero i Venditori di Carni , Vitelli , e Castrati denominati Beccheri, i quali in questi ultimi tempi si sono abusivamente trasportati nelle situazioni anche più frequentate della Città . Viene ad essi pertanto generalmente vietata ogni1, e qualunque esposizione di Effetti, ol-tre al positivo limite delle proprie Botteghe, e de’ loro Casotti, riservandosi questo Consiglio di concedere qualche licenza a quelli , che si trovassero situati nei Campi, ed altri luoghi innocui , e spaziosi , dietro li ricorsi, che credessero di presentare. IH. Non sarà lecito da questo momento ad alcun Posteggiante munito di Affittanza rilasciata da questo Consiglio di poter dilatarsi in alcuna maniera coll5 esposizione de’ proprj Effetti, Generi , e Merci, oltre ai limiti determinati nella rispettiva Affittanza.