X 56.x R t G NO D' ITAtlA. LA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA. V isti gli Articoli 29. 33. 34. , e 35. delia -Legge 26. Agosto 1802. relativamente all’ inscrizione da farsi nelle Camere di Commercio di tutti quelli, eh’ esercitano la Mercatura , e dietro pressanti impulsi dell’ Autorità Prefettizia di questo Dipartimento, onde sia anche qui senza ritardo posta ad effetto la Supcrior prescrizione comune alle altre parti del Regno, RENDE NOTO, Che dal primo a tutto l’ultimo del prossi-mo Aprile sarà aperto nell’ Uffizio della Camera stessa il relativo Registro per ricevere le comandate inscrizioni . Serva questo Avviso a lume, e regola d’ ogni Classe di Persone comprese nei suddetti Articoli , onde non perdere i benefizj, e non incorrere nell’ alternative cominate a chi senza essersi fatto inscrivere , esercita il Commercio sopra alcuno degli oggetti- contemplati. /