X 210 X fraggi, ed altre providenze, potrà la Parte soccombente ricorrere appellando al Corpo, ossia al Tribunale stesso , conforme viene prescritto all’Articolo 44. Ad 29. Si risponde quanto fu di già detto Ad 24. Ad 30. Si-risponde quanto fu detto Ad 14. Ad 31. Le Querele dì nullità di già anteriormente al nuovo Piano di Organizzazione state introdotte, e che pendevano presso diversi Tribunali, che più non esistono per il detto nuovo Piano, dovranno continuarsi presso quelli rispettivi Tribunali, che sono stati surrogati alli anteriori, e ne’ quali sono devolute tutte le Pendenze dei rispettivi soppressi Tribunali ; se si tratta poi di Querele di nullità semplicemente stare insinuate, e non per anco riconosciuto desuper se admissibili, o nò dovranno queste