X 3°i X no raccolti i relativi più accurati fondamen-ti intórno al vero valore diverso delle sud-te Carni, e indispensabilmente ritenuto sino a quel tempo così per la Città $ che per il Territorio il Calamiere pubblicato il dì 23. Giugno prossimo passato per tutte lé Carni in esso individuate, fuorché per quelle del Manzo di Dalmazia, ossia di Moldavia, e Valacchia, che viene inrerinalmente limita--ta al prezzo non maggiore di Soldi sedici alla Libbra, trovano Sue Signorie Illustrissime di tutta necessità, e giustizia lo stabilire, e prescrivere le seguenti provvidenze.’ I. Nella sola Beccheria di S. Michele iti questa Città sarà permesso l’ammazzare i Buoi suddetti di Dalmazia, ossia di Moldavia, e Valacchia,, proibito venendo per essi qualunque altro così privato, che pubblico Macello, e singolarmente quello delle così dette Beccherie Grandi, che si ricon- • ferma all’ uso esclusivo per li Buoi Nostrali, e per li provenienti d’altri Paesi. II. Dovranno osservarsi anche per detti Buoi di Dalmazia le vigenti provvide discipline circa le ore, ed i metodi di aprirsi, e chiudersi le porte della Beccheria stessa di S. Michele, onde avervi luogo non possas qualunque clandestina introduzione, o estrazione d’essi Animali o vivi, o morti. III. Non potranno essere estratti morti da detta Beccheria, se in aggiunta al Bollo del-