X 73 X Provincia il Deputato di Sanità, sar'i dovere delli Gaoi di Governo di de veni re alla lamina di due Soggetti della miglior condiz;otie, e notoria probità, per esser fatta la scelta di quello, che sarà creduto di maggior intelligenza , e capace di corrispondere alle intenzioni di quest’Offizio. VI. Resta vietato a qualunque Proprietario di vendere alcun Animale malato, o morto, così ad ogni Persona di farne acquisto, e particolarmente alli Beccari di comprare, vendere, o far vendere Carni de’Bovi decessi naturalmente, se non saranno stati licenziati da quest’Offizio, e per assicurarsi li Compratori, dovranno procurarsi la liberazione, che conserveranno per poterla esibire, venendo ricercati; in pena della perdita dell’Animale, ed altre maggiori afflittive. VII. Soggiaceranno alli più severi castighi tutti coloro, che ardissero acquistare furtivamente Bovi da stalle infette , o sospette, volendosi per eminenti riguardi di preservaziO' ne dell’ umana salute > che non possono macellare Animali Bovini nei Riparti,, dove si fosse scoperta l’infezione, senza il previo riconoscimento del Perito del Luogo, Governatori , e Deputato, onde assicurarsi della identità dei Bovi acquistati da stalle libere, e della loro salute, perchè venendo scoperte contaminate le Viscere, o Carni dell’Animale , che fosse macellato, debba seguirne jl voi. 8. N.o X. K cau~