X 4 X * II. Tale Giuramento dovrà egualmente prestarsi da tutti i Corpi Ecclesiastici sì Regolari , che Secolari, e per essi dai rispettivi Superiori, e dalle prime due Dignità previa una precedente Delegazione Capitolare da esibirsi al rispettivo Comandante. E rispettò all’ordine da tenem per la prerogativa di preminenza, che per avventura potesse competere a qualche Corpo, si osserverà quanto sotto l’antico Governo era di pratica nelle Funzioni Pubbliche. III. In Campagna il Giuramento si presterà da ciascun Capo di Famiglia', e sii riceverà dai Parrochi in giorno Festivo, e dopo la Celebrazione della Messa solenne alla presenza d’un Notaro, ed in di lui mancanza del Sindaco del luogo per V autenticità dell’ atto, che dovrà risultare da un Registro, o Elenco delle singole Persone, che avranno prestato il Giuramento. Siamo persuasi che da ciascuno, cui spetta verranno portate a compimento col dovuto zelo le disposizioni contenute in questo Proclama da pubblicarsi nelle Città, e Terre della Provincia, onde non se ne possa allegare ignoranza. Venezia 25. Luglio 1798. IL CONTE DI WALLIS. V, Pellegrini Regio Commissario Civile* Sellato Regio Segr* ' GL' ^ \