X X ti de’Voti dell’intiero competente Consiglio di XL. ; semprecchè avessero però tutte le condizioni volute dall’ altra Parte del Maggior Consiglio 22. Marzo 1613. ; talché man-cando di una di dette condizioni, non erano neppure per grazia rilevabili; quindi spetterà al Regio Tribunale Revisorio il rilevar per grazia, salvi i requisiti voluti dall’ accennata Legge 1613.; e con voti cinque almeno del Corpo ridotto al perfetto suo numero, le Cedule Testamentarie di Venezia, e Dogado. E negl’ Affari Pupillari poi potrà ad istanza lo stesso Tribunale Re visorio dispensare i minori dell’Età prescritta dalla Legge -, che potrebbe mancar loro, onde poter essere dichiarati Maggioreni, essendo tale dispensa una grazia. Ad 20. Il Paràgrafo 263. del Regolamento Giudiziario per li Stati Ereditari di Sua Maestà parla di quella Querella di nullità, che può domandare la Parte in via di Appellazione , o Revisione di una Sentenza, che crede contenere in se una nullità manifesta, e viene accumulata coll’Appellazione, o Revisione interposta, e perciò questo si deve proporre avanti il Giudice inferiore, ed entro il termine prefìnito all’ Appellazione , in ordine alla quale si osserva quanto è prescritto per i gravami di Appello. Dd 2