)( **I X regole direttive Per gli Ecclesiastici nell* esercizio dei diritti Parrochiali verso del Militare nel caso che ne rispettivi luoghi mancasse un Capellano Castrense i I. A. Capellani Castrensi eserciscono immediatamente sotto la dipendenza del loro proprio Vescovo, e Vicario Apostolico Castrense la Giurisdizione Ecclesiastica di tutto il personale appartenente alla Milizia Vaga, compresavi là gente di servizio, nei Battesi-mi j Copulazioni, Sepolture, e nell’amministrazione qualunque de’SS. Sacramenti tanto entro, che fuori delle Parrochie Locali ovunque essi si trovino. II. Qualora il Capellano Castrense non vi possa assistere personalmente, in tal caso il Parroco Locale deve esercire, puramente però come sussidiario, siffatte funzioni per riguardo a quelli che altrimenti appartengono nel Spirituale sotto la Giurisdizione del Capellano Militare; ed in allora soltanto, che dal Capellano Castrense verrà opportunamente delegato ad amministrare il Sacramento del Matrimonio al venirgli prodotto il permesso in iscritto del Comandante del Reggimento, resta egli autorizzato a legare in Matrimo-