X 2Ì X Lire cinquanta a chi non eseguisse le suddette prescrizioni. Vili. Non dovranno tenere, e per conseguenza affittare più di due Letti per Luogo, Camera, Stanza, escluso qualunque pretesto di capacità, nè perméttere, che dormano più di due persone per letto, avvertendo di tenerli colla debita mondezza, on-de evitare le male conseguenze di sucidume, t di fetide esalazioni, mentre chiunque mancherà alla scrupolosa esattezza di queste discipline , caderà nella pena dell’ asporto, e pubblicò incendio dei Letti stessi ; IX. Siano perciò incaricati li Ministri tutti a far frequenti visite, e diligenti perquisizioni nelle dette Locande , ed in ogni Luogo sospetto di albergare ogni sorta di gente > e trovando alcun Questuante Forestiero come della Città * e Provincia, senza esser mu-nito dell* accennato Bollettone , debbano condurlo nelle Pubbliche Forze per esser punito col rigor delle Leggi; e nell’incontro della retenzione dovranno assicurare negli effetti dell’Albergatore per la somma suddetta di Ducati io., che per metà resta decretata a’ Ministri, riservata 1* altra metà alla Gassa dell’ Offizio. X. Saranno pure soggetti detti Albergatori alla pena antedetta, qualora mancassero nella osservanza ad alcuna delle ordinazioni comprese nell! Capitoli VII. è Vili., pdr la