)( 284 X tà, entro li cui Confini fosse stato fatto il danno. II. Sarà lecito ad ogni Proprietario di Terreno posto a coltura d’uccidere il Bestiame ritrovato in danno, quando non lo potesse fermare, e sarà di lui dovere d5avvertire tosto li Capi del luogo, onde detratto il risarcimento per il danno praticato possano il restante valore dell5 Animale ucciso applicare a benefìzio della loro Cassa Comunale. III. Non potrà alcuno distruggere una Ma-si era o Siepe per formare una nuova Strada, transitare per gl5altri Terreni, e trascorrere per essi cogl’Animali in pena oltre il sup-plimento del danno di Fiorini uno per cadauna volta che trasgredisce il presente Articolo . IV. Ogni der«bamento, eh’ accadesse nell5 altrui Campo, sai'à tosto risarcitocoll’equiva-lente valore, e sarà il nome del Reo perla prima volta notificato alla prima Convocazione , imponendogli al caso di recidiva la pena del Pubblico Lavoro. Il presente sarà pubblicato, ed affisso in questa Città, e diffuso per tutta la Provincia. Cattaro 18. Luglio 1798. ( Tommaso Barone Brady G. C NOI