X 230 )( Dieci quando le Sentenze non erano conformi . Ritenute quindi le prerogative di questi Feudi, e lo stato di possesso del 1796. si sono prese le seguenti provvisorie determinazioni combinate co5 Privilegi speciali annessi ai Feudi, di cui si tratta, col relativo possesso del Feudatario, e colla trafila giudiziaria interinalmente stabilita. Primo. In luogo delle tre, due saranno le Istanze in detti Feudi da destinarsi per la decisione delle Cause civili. Il Giudice deciderà di qualunque Causa come in passato portata al di lui Giudizio. La parte, che si crederà gravata dalla Sentenza potrà interporre l’Appellazione alla seconda Istanza, da cui se sarà confermata non vi sarà luogo ad ulteriore Giudizio, eccettuati i casi, di cui negl’articoli 49., e 50. del Proclama 31. Marzo, altrimenti la Causa sarà devoluta al Tribunale di Revisione esistente in Venezia* Secondo. Il metodo di procedere tanto per la compilazione degl’ atti, che per i termini sarà lo stesso , di cui si parla nell’ articolo ferzo di questo Decreto, che risguarda gli filtri Feudi particolarmente non privilegiati. E per le Cause non eccedenti il valore di jJre cento correnti dovrà osservarsi la norma stabilita nell*articolo quinto. Terzo. Siccome poi i Tribunali d’Appel- lo sono formati da tre .Individui, per uni- for-