)( 220 )( quelli di Pinzano, Osoppo, Savorgnan, Buja, c Pradamano colle Ville adiacenti. Dalle Investiture esebite, e da quanto ha communicato il Feudatario, si è rilevato-, che prima dev noti cambiamenti Politici due erano i Giudizi, che avevano luogo innan^ zi ai Giudici dallo stesso Feudatario destinati • Nelle materie Civili qualificate per la via giudiciaria era di competenza il Giudi, zio del così detto Capitanio, ma la Parte* che si trovava gravata dalla proferita Sentenza poteva interporre 1’ Appellazione al Giudice di Appello eletto dallo stesso Feur datario; e sebbene le due Sentenze fossero conformi erano ciò nondimeno soggette al Reggimento d’Udine, vale a dire al Rap-r presentante Veneto, o suo Vicario, la di cui Sentenza, tanto nel caso di conferma delle prime, che di riforma, se il Giudizio cadeva sopra una Causa non eccedente nel valore la somma di Ducati cento correnti si devolveva nullameno al Generale di Palma, e se poi era di maggior entità, doveva T Appellazione portarsi ai Magistrati di Venezia. Per le Cause Criminali si osservava presso a poco lo stesso metodo, ma dovevano parteciparsi alla superiorità Veneta i casi d’ Omicidio, dalla quale veniva incaricato il Rappresentante d’Udine ad avvocare il Processo di già incoato onde portato a com- pi-