X 3^3 )( della Regia Imperiale Finanza non slena prima contrassegnati con altro Bollo, che appositamente sarà destinato , e costrutto , raddoppiatovi l’impronto in modo, che per quanto più si possa , venga nelle loro parti contraddistinta la spezie degl'Animali medesimi. IV. Ritrovate in qualsisia luogo le Carni stesse senza il predetto Bollo s’intenderanno soggette all’asporto sotto le pene tutte di provata contraffazione al Capitolare de’ Signori Cavalieri di Comun, V. La loro vendita è per ora determinata nella sola Beccheria al Ponte degli Angeli , ove però dovrà praticarsi soltanto al minuto, con espressa proibizione, che segua a quarti interi sotto le pene come sopra . VI. Potrà per altro venir permessa la vendita di dette Carni anche in altri siti di questa Città qualora il Venditore denunzi personalmente nella Cancelleria dì Sue Signorie Illustrissime il suo nome, e cognome , il sho, ove intende esercitarla , e la durata di tempo, in cui s obbliga continuarla , soggiacendo sempre alle regole del Capitolo precedente. VII. Non potrà ciò non ostante venir permessa a chiunque volesse vendere nella stessa Bottega, q sullo stesso Banco Carne di Manzo d’altra spezie, ovvero che per vendere Carne di Manzo d’altra spezie avesse Bottega 3 o Banco nella stessa Contrada.