)( 2*49 )( non riportando il Grano, c scoperti altrove condurlo, soggiaceranno alla perdita del genere degli Animali . Restano perciò i Ministri Pubblici a ciò incaricati dover invigilare sopra disciplina tanto importante ; mentre scoperti, o per prezzo o per altro mezzo di collusione, e non fermando e roba, ed animali, il tutto prontamente rassegnando al predetto Officio Biade, saranno processati criminalmente, e corretti, inspefia qualitate rei, & fafiì. Anche a Pistori, e Farinati, e Benestanti riconosciuti, e per uso, e consumo delle Botteghe, e respettive famiglie, sarà permesso col Mandato di licenza impetrar il trasporto; ma qualor fosse rilevato o far acquisti per incette, o per altrove spedirlocaderannonelle pene degli antecedenti Capitoli. Sesto . Dovrà in consonanza di questo lo Spettabile Deputato far tenere un libro di Registro di tali licenze, e per gli opportuni riscontri, e per tutti gli oggetti di buon ordine , e di cauzione di chi trasporta, e macina i Grani, e ritorna a condurli in Città o in altra forma li venissero concesse. Settimo. Come poi il pubblico Misuratore , che su tal Mercato è dalia Magnifica Città destinato e a misurar grani, e a tenerli in deposito, lasciati che li vengano o dai Proprietarj, o dai Portatori, così oltre il dover tener tutte le misure giuste, e bollala/, 8.N.0 XXXII. 1 li tc,