X 1Ó5 X „ contrario alle buone discipline del Dazio, „ nell’aprir facile adito alle collusioni, alle „ risse de’Villici, ed ai tumulti, perciò a 3) sradicare questa maliziosa resistenza So-,5 vrano divieto, riconfermandosi la proibì* „ zione di condur alle Porte della Città 3, Uve; massime nei mezzi Vetturj , che v sorpassino nel Carico il segno della Stric-,, ca, s’ingiunge alli trasgressori la pena del 3} pagamento del Dazio, come se fosse Vqt^ „ turo intiero, senza, che si facciano Stime di sorte alcuna, che non potranno esser „ permesse nemmeno dalla Regia Intendenza 5> Provinciale, cosicché s’intenda Vetturo in-3, tiero, e per tale debba esser spedito qua-3, lunque anche mezzo Vetturo, chealcom-9, parir alle Porte della Città si troverà sor-. v passare nel suo Carico la Stricca prescritta „ dalle Leggi. ,, III. Rendendosi poi sempre più sensibi-3, le il discapito, che a questi dueDazj pro-3, viene dalla eccessiva tollerata introduzione 3, di Uve in Cesti, e Colli Pillotti, quan-3, tunque del peso permesso, con abuso delli 3, scaltri privati acquirenti, ed anco con in-„ chiette, benché inibite, degli Osti, ed al-„ tri Venditori dì Vino a grave danno dei 9, rispettivi Dazj; quindi non potranno in 3, avvenire quanto ai detti Colli esser intro-,, dotti Colli Piloni, che non siano accom-„ pagnati da Fede del Parroco della Villa, voi. 8.N.0 XXXIV. LI „don*