X *97 X tCggio inserviente alla formazione d’essi Ca-lamieri col fondamento delli Contratti delle Semenze di Lino, che saranno stati fatti dal Partitante suddetto, e notificati all’Autorità competente, come sopra, e come si pratica per li Calamieri dell’ Olio d’Olivo, dichiarandosi, che dovrà giusto il consueto, esser calcolata la Rendita della Semenza un Miro d’ Olio per ogni Staro, senza che venga ad-messa alcun’altra pretesa di bonificazione; salvo però sempre qualunque altro metodo, c disciplina, che fosse creduta insti tuirsi sull* Articolo de’ Calamieri dall’ Autorità competente. XII. Volendo l’Abboccatore introdurre, o estrarre Olio di Lino, e Noci, Farinelle, ossia Panello, e Semenza di Lino , possa farlo senza pagamento di Dazio, e senz’alcun altro aggravio, circolar liberamente potendo dentro le Provincie del suo Abboccamento ; scortati però esser dovendo li Generi suddetti da legale Mandato a stampa, che dovrà esser anche sottoscritto dalle rispettive Intendenze Provinciali, XIII. Sarà obbligato 1*Appaltatore di pagar l’Affitto di tutti li Torcoji, Macine, ed Edifici esistenti ne’Luoghi, e Territori dell’ Appalto, quando questi siano stati eret*-ti co£ Pubblica permissione, quantunque di essi non intendesse servirsene ad uso di Fabbrica. voi. 8. N.° XXXVIII, PP XIV.