li *73 )C II. Chiunque dinonzierà alla medesima qualsivoglia estrazione di Semenza di Canape anche in minima quantità, oltre di esser tenuto secreto volendo, conseguirà il premio dì Due. 50. dal corpo delle pene, che saranno irremissibilmente levate a qualunque Trasgressore, oltre quelle altre afflittive ?d arbitrio. III. Volendosi poi, che il Canape delli Territori di Montagnana, Este, e Cologna sia con la possibile diligenza coltivato, e macerato nelli Pubblici, e Privati Maceratoi già istituiti, onde si perfezioni possibilmente la sua qualità, atto si renda maggiormente alli Regi, e Privati usi, e produca conseguentemente nelle sue Vendite più utile il profitto de’ Sudditi, perciò viene espressamente comandato, che a rimozione del pernicioso abuso introdotto in essi Territori dalli Proprietari del Canape, di trasportarlo appena raccolto nelli rispettivi Granai, od altri Luoghi, per indi con vizioso ritardo farlo poner in Macera nelli Fossi, Degori, Scoladori, Alvei, e Fiumi, frammischiandolo con la Terra con grave Regio, e Privato pregiudi zio a segno tale, che al momento di verificarne l’acquisto per conto del Sovrano rimane nella maggior parte da macerarsi ; Non yi sia per tanto alcuno, che ardisca sotto ve-run escogitabile motivo, o pretesto di differire a’tempi opportuni la totale macerazione voi. S.N.o XXXV. Mia di