X 112 X TITOLO VI. Competenze, funzioni del Tribunale di Cas- sazione e metodo con cui procede nelle cause civili3 e criminali. Art. 85. Prima prerogativa concessa al Tribunale di Cassazione dall’ art. 96 della Costituzione , è la facoltà di ricorrere al medesimo contro i Giudicati di qualunque Tri. bunale. 86. Si ricorre alla Cassazione o per nullità , o per manifesta contravvenzione alle *•*88' • 87. Il ricorso ha luogo così nei Giuchzj criminali, come ne'civili. 88. Non si può ricorrere alla Cassazione contro le sentente nelle quali compete il rimedio ordinario dell’appellazione e della revisione . 89. Perciò che spetta agli oggetti civili, i ricorsi alla Cassazione devono essere prodotti agli atti del Tribunale di Prima Istanza , entro trenta giorni dair intimazione della sentenza, rispetto a chi trovasi nel Territorio della Repubblica, ed entro giorni novanta per chi è fuori, spirati i detti termini , il ricorso non è più ammissibile. 90. Ogni ricorso alla Cassazione deve esprimere come siano state violate le forme , o a quali Leggi siasi nella precedente sentenza contravvenuto, indicandole con precisione. 91.