X 12 X in quelle parti eie* non chiusi, in cui esistono seminati, o frutti danneggiatoli dal pas-saggio de’ Cacciatori, e de’ cani. g. E’ritenuto fondo chioso ad effetto di escludere la libertà di andarvi a Caccia quel- lo solamente che è cinto^d’ogni parte con ripari tali , che dimostrano manifestamente i’ intenzione del proprietario d’impedirne l’ingresso costantemente non solo alle bestie,ma ancora alle persone. 10. I Proprietarj , Possessori, e Coltivatori dei terreni ne*casi di violazione deJrecinti non agiscono, che per denuncia innanzi al Tribunale Correzionale. E’proibita ogni via di fattoe si procederà in caso di contravvenzione a norma delle Leggi veglianti. 11. Chiunque sebbene munito della Licenza del Governo, arreca danno colla Caccia all’altrui proprietà, o ai frutti pendenti è tenuto alla reintegrazione. aperta perciò al Possessore l’azione civile nella via più sommaria innanzi al Giudici di Pace, nella cui giurisdizione è posto il fondo danneggiato. Il Cacciatore soccombente nel giudizio oltre il valore del danno dato, può essendovi colpa, secondo le circostanze, essere condannato in una multa a favore del Possessore, la quale sarà non pik di cinquanta lire, e non minore di dieGÌ. 12. I Cacciatori che girano coll’archibugio , o con altri ordigni debbono tenersi lontani almeno per cento cinquanta passi dai