X « x 14. Ultimate le disposizioni preparatorie > e conosciuto 1* effetto che avranno prodotto j il Governo determina e pubblica il giorno , nel quale sarà in facoltà di chicchessia l’incominciare a far uso delle nuove misure e dei nuovi pesi. Questo giorno può essere fissato ad epoche differenti, sia per ciascuna delle diverse misure, sia per i pesi. Il Governo è ancora autorizzato a fissare diverse epoche nei diversi Dipartimenti. 15* Dopo questo giorno, e dopo ciascuna delle epoche che il Governo avrà fissate, negli atti delle Autorità e degli Ufficj pubblici devono le misure ed i pesi enunciarsi in doppio, cioè secondo il sistema antico, e secondo il sistema stabilito dalla presente Legge . La contravvenzione è punita con la sospensione, ed in caso di recidiva, con la destituzione dalla carica o dall’impiego. 16. La suddetta disposizione deliJ art. 15 è pure comune ai Giornali ed ai pubblici Affissi. Le contravvenzioni sono punite per fa prima volta con l'applicazione de’sigilli ai torchi per tempo non minore di tre mesi, e non maggiore di sei. Il tempo è duplicato contro i recidivi. 17. La disposizione dell* art. precedente è comune agli atti ed alle pubbliche operazioni di quelli, che esercitano una pubblica professione, come i Notaj , Ragionati, Ingegneri", Architetti, Agrimensori e simili. I con-traventori sono puniti con la sospensione non