X ie X la produzione delle fedi degli Ufficj Criminali, dalle quali risulti, che il petente medesimo non è stato impinto di alcun delitto del genere enunciato dalla Legge. IV. La licenza determina il luogo in cui è permesso di esercitare la professione di Rigattiere , o Pignoratario, e il tempo della di lei durata * V. Nessuno può esercitale le professioni stesse in più luoghi. La licenza accordata ad tori socio esclude qualunque altro socio dal diritto di domandarla, sebbene per un luogo diverso * Le licenze che si fossero ottenute dalla stessa persona, o anche da più individui del* la stessa società per 1’ esercizio della professione in più luoghi, debbono considerarsi co* me surrette, e in conseguenza per nulle, e come n©n avvenute * VI. Chiunque esercita le dette professioni, è obbligato di tenere un registro in carta bollata ben ordinato e regolare , nel quale devono esattamente annotaisi* ~ i. Li singoli contratti di compera e vendita, odipe* gno. ^ 2. Gli effetti venduti, comperati , od oppignorati* ~ 3. Il nome eiella persona con cui siasi fatto il contratto rispettivo. ~ 4. La qualità, condizione , e luogo d’abita* zione delle persone suddette. :=* 5. Il prez* zo preciso dedotto in contratto* ~ 6* La qualità e valore degli effetti ricevuti in pegno , o di quelli che si fossero somministra*