y s x ?i‘ Il Governo lascia decorrere un tempo sufficiente, durante il quale il Popolo abbia avuto ogni mezzo di abituarsi alPuso delle nuove misure o deJ nuovi pesi. Questo tempo però non può eccedere i tre anni da contarsi dal giorno in cui volontariamente, giusta 1’ articolo 14 e coattivamente a tenore degli articoli 15 16 17 18 e ig le recenti misure e pesi saranno stati rispettivamente posti in corso. Compiuto il triennio è proclamata la corrispondente abolizione delle misure e dei pesi antichi. 22. Ogni pubblico venditore, che dopo la seguita proclamazione suddetta ritiene nel luogo ove esercita il traffico, misure e pesi aboliti, ed ognuno che ne fa uso‘nel contrattare , è punito con la multa di lire cen~ to 'venti. 23. Chi altera in qualunque modo le nuove misure, e i nuovi pesi, 0 fa uso delle misure o pesi alterati, incorre nella pena di lire seicento, salvo il disposto dalle vegliami Leggi relativamente ai delitti del falso. 24. La replicata contravvenzione al disposto nei due articoli precedenti è punito con tfe mesi di carcere, oltre la duplicazione della multa. 2£. Le multe nella presente Legge inflitte ai contravventori si applicano per una metà al Tesoro pubblico, per V altra metà al denunciale •