X 82 )( do l’ordine del competente Giudizio, sono dal Tribunale stesso ritenuti per validi . Ove poi il Tribunale li ritrovi imperfetti , o mancanti, incumbe al medesimo di riassumerli per integrarli secondo 1’ ordine suddetto, all’effetto dell* ulteriore progresso regolare della Causa. Nel disimpegno delle sopraccennate operazioni la Polizia si vale rispettivamente degli Attuari, degl’ispettori, dei Veglianti o Commessi , ed altre persone addette al proprio Ufficio. Essendo poi la Polizia cooperativa in questa parte ed ausiliaria alle indagini della Giustizia punitiva, s’intende da se, che le di lei cure non servono a dispensare il Tribunal Criminale dall’obbligo, che gli appartiene, di fare tutte le parti necessarie alla verificazione, e punizione dei delitti. Egli deve perciò mettere a profitto tutti que’ lumi che gli possano scaturire dai processi, o giungere a di lui cognizione sia per il canale della Polizia, o per quello delle denun-cie, o in qualunque altra maniera» L’ uso degli Esploratori non è autorizzato presso i Tribunali Criminali„ Nessuna erogazione di danaro è permessa ai medesimi in questa causa . Le partite provenienti dalle tasse , o dalle multe, debbono versarsi nella cassa dell'Ufficio delle Tasse, I Tribunali, per le notizie che loro possono occorrere, si rivolgono alla Polizia incaricata di