)( i°3 )( V. Trascorso il detto termine, i rispettivi Capi de’ Dicasteri trasmettono al Prefetto 1’ Elenco di tutti gl’ Impiegati nel Dipartimento coll’annotazione di quelli, che hanno presentata la Fede, e degli altri, che non V hanno presentata. Nel detto Elenco vi si uniscono le Fedi rispettive. VI. I Prefetti fanno dimettere immediatamente quegl'impiegati, che non hanno presentata la Fede nel detto termine, e quegli altri, che sono stati processati per titolo infamante, e che furono o condannati, o dimessi a processo aperto. Me innoltrano indi il rapporto al rispettivo Ministero per il rimpiazzo. VII. I Prefetti rimettono parimenti ai Ministeri per la superiore cognizione le Fedi di quegl'impiegati, l’esame delle quali presentasse dei dubbj, o facesse nascere dei rilievi . Vili. I Capi de’ Dicasteri Nazionali residenti in Milano, che non sono sotto l'immediata ispezione del Prefetto, hanno le stesse facoltà, come sopra, conferite ai Prefetti, e riferiscono poi le rispettive occorrenze direttamente ai Ministeri, da cui dipendono. IX. Le Fedi si rilasciano contro il pagamento delle spese di Cancelleria limitate a soldi go coll’ espressione — da valere unicamente per essere prodotta al Capo d* Ufficio . Sono eccettuati quelli, lo stipendio de’quali non è maggiore di lir. 120&.