X 21 X N. XXVI. REPUBBLICA ITALIANA Milano li 2,$ Luglio 1804. Anno 1H< IL VICE-PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Sopra rapporto del Ministro dell’Interno* DECRETA I. Sono stabilite dodici pensioni per Arti-feti onde abilitarli a studiare in Roma le tre primarie arti dei Disegno . II. La pensione è quadriennale per ciascheduno Artista. I concorsi eie nomine alle pensioni si fanno di due in due anni pet la metà del numero fissato . III. Le due Accademie nazionali di Belle Arti aprono contemporaneamente nel principio d’Aprile il concorso, in fine del quale presentano al Ministero dell’Interno il risultato del loro giudizio sopra ciascuno dei concorrenti. Il Governo sceglie ad ogni volta, e nomina sullo stato dei concorsi esibito dalle Accademie sei Artisti classificati come all* articolo V. L'anno dell’alunnato incomincia a favore degli eletti col principio del No* vembre successivo » A IV. Si esige dai concorrenti)