y *? a Articolo IV. I fondi provenienti da istituzioni patronali di famiglie private istituite a beneficio della Istruzione pubblica saranno conservati all’ uso medesimo , salve le modificazioni conformi al Piano generale degli studj, e sarà conservata ai patroni la nomina dei soggetti da collocarsi gratuitamente, da approvarsi dal Governo ne’diversi stabilimenti d’istruzione finché esisteranno le famiglie de’ fondatori .. Articolo V. II Consigliere Direttore della Istruzione pubblica è incaricato di farne compiere colla maggiore sollecitudine l’elenco. Articolo VI. Qualunque Municipalità, Amministrazione o Patrono non avrà data notizia di tali fondi dentro tre mesi dalla data del presente Decreto perderà i fondi non denunciati, che entreranno nel Tesoro nazionale. Articolo VII. Il Ministro dell’ Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto . Torino 7 Luglio 1805. NAPOLEONE. Per 1* Imperatore e Ee Il Consigliere Segretario di Stato. L. Vaccari. Tomo XII. Num. 2.