X 3Z )t chitetto , o di agrimensore civile prirrià di presentarsi agli esami, nelle giornate stabilite, deposita nella cassa della Prefettura la somma espressa nella Tabella A. Il petente T abilitazione d’ingegnere civile deposita la somma espressa nella Tabella B. 14. Nissuno, che aspiri all*esercizio?di Ar* chitetto civile, o di Perito agrimensore , o d’ingegnere civile, può dirigersi per l’abilitazione , se non se alla Prefettura del pio. prio Dipartimento 5 o di quello , ove avrà fatta la maggior parte della pratica. Chi pe-*ò è abilitato in un Dipartimento, lo è per tutto il Regno* 15. Per quelli , che alla pubblicazione del presente Regolamento avessero incominciata la pratica, il tempo scorso nella medesima è loro imputato; ma per quello, che loro resta ancora da scorrere , essi si uniformano alle disposizioni contenute in questo titolo * TITOLO Ilio Degli Esaminatori. 16. In ciascun Dipartimento il Prefetto no-inina per ogni caso d’ esame di candidati j che aspirino al libero esercizio delle professioni di Architetto civilej di Perito agritften-* sore, o d’ingegnere civile, una Commissione composta di tre Esaminatori col metodo seguente *