X 73 X y sottò loro responsabilità ai Prefetti, e questi al Ministro dell' Interno ogni quindici giorni la nota dei banditi coll’ indicazione deJ titoli d* imputazione, e dei connotati rispettivi . Quella de* fuggitivi dalle carceri, o dalle case di forza si trasmette immediatamente . XXVI. Gl’Ispettori, gli Agenti, o Curso» ri Comunali, gli Anziani, e qualunque altro Commesso di Polizia sono incaricati di rimettere nel termine di dieci giorni ali1 Autorità di Polizia, da cui immediatamente dipendono, la nota delle persone indicate ai §§. i. e 2» dell’ articolo II. della Legge , e dimoranti nella Comune, o nel Circondario sottoposto alla loro vigilanza*; di cooperare alla piena osservanza del disposto nel pre* sente Decreto ; di denunziare senza ritardo le infrazioni al medesimo, di survegliare gli andamenti, e la condotta di tutte le persone soggette alle indagini della Polizia ; e di prestarsi alla esecuzione degli ordini che lo* ro vengono comunicati dalle Autorità competenti * Un tal’ obbligo è pure ingiunto ai Portinaj, e Custodi sui fiumi, ed alle perso-ne destinate alla guardia de’ Confini, ciascuno in ciò che gli appartiene * I contravventori sono puniti colla destituzione dal rispettivo impiego, ed anche col carcere estensibile a misura descasi sino ad un anno. XXVII. Coloro che scientemente dassero mano , o cooperassero in qualunque modo alla introduzione nello Stato de* forestieri