)( 8S )( N, XXXVI. REPUBBLICA ITALIANA . Milano li S2,y Dicembre 1803,. anno I* IL MINISTRO DELL’ INTERNO IlS/formata che in molte Comuni della Re-pubblica si tengono delle clandestine adunanze senza alcuria formale autorizzazione del Governo, non abilitato perciò ad esercitare sopra le medesime quelle ispezioni di Polizia, che in qualunque ben regolato sistema politico devono sempre essere attive per l’indennità, e conservazione del sistema medesimo * E penetrato dal dovere, che gli incum-be, di provvedere efficacemente, onde quest* abuso contrario alle Leggi generali, e pericoloso all* ordine pubblico venga a cessate in tutta 4’ estensione della Repubblica DECRETA I. Nessuna associazione, o adunanza può esistere sotto qualunque titolo, e denominazione senza la previa partecipazione, ed assenso del Governa. IL L’ assenso del Governo è attestato da un rescritto che si rilascia dal Ministro deir