X *3 X N. XXV. NAPOLEONE I. Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni j' Imperatore de’Francesi e Ré d’Italia. vlst„ lo Stato Costituzionale in vigore del quale il Codice Napoleone dee essere attiva, to pel primo Gennajo 1806^ e Y assoluta necessità , che i sudditi del Regno, incamminati nella carriera delle diverse professioni, sieno istruiti con metodi uniformi Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue : Articolo I. E’ proibito di sortire dal Regno per recarsi altrove a fare qualunque corso di studio. Le lauree, licenze o permessi di esercitare professioni scientifiche, non si concederanno che a coloro i quali le avranno apprese in una delle due Università di Pavia, e Bologna. Articolo IL Chiunque volesse in paese estero fare corso di studj che s’insegnano nel Regno , anche senza lo scopo di ottenere gradi, o im-