;( 68 )( II. Qualunque forestiere compreso nell’art» secondo della Legge entri per l’avvenire nel Territorio della Repubblica in contravvenzione alle vegliarti Leggi e Regolamenti, è arrestato e bandito, con la comminatoria di un anno di lavoro forzato in caso di reingresso . Ili, Rispetto ai forestieri in generale è ordinata la più stretta osservanza delle disposizioni portale dal Regolamento per la Polizia generale 27 Marzo 1802 anno I. IV. Ogni nazionale che per un mese retro si trovi mancante di uno stabile esercizio , e non sappia giustificare altri mezzi legittimi, coi quali abbia provveduto alla propria sussistenza, è punito colla retenzione in carcere, estensibile sino a tre mesi. V, Tutte le persone indicate nell’ art. II, della Legge, che come sospette soggiacciono alla vigilanza della Polizia, sono tenute di notificare la loro abitazione alla Polizia giurisdizionale del luogo, in cui dimorano, entro il termine di otto giorni da contare do» po la pubblicazione del presente Decreto . Cambiando abitazione, notificano alla Polizia la Casa, a cui intendono di trasferirsi, quando sia nel circondario della di lei giurisdizione. Sortendo dalla medesima, debbono riportare una carta speciale della Polizia sud-» Setta, Vi. Chi manca alla notificazione, o della carta suddetta è arrestato, e ritenuto in car- v/