A 120 j( cui spetta per turno, il quale ne riferisce al Tribunale. Se il Tribunale crede ammissibile il ricorso, con il mezzo del Commissario rimette la sentenza, o decreto al Giudice estero al Giudice competente di Prima Istanza, perchè il faccia eseguire , purché però la parte contro cui è diretta V esecuzione , non reclami. Gli trasmette nel tempo » stesso anche il ricorso con gli allegati. 137. 11 Giudice di Prima Istanza intima il Decreto di remissione all* altra parte ; le assegna un breve termine ad osservare , ed occorrendo, anche a trarre copia delle carte rimesse, ed a produrre le proprie ragioni qualora credesse di opporsi alla remissione . Spirato il termine non è più ammesso ricla-mo, e il Giudice procede all’esecuzione. 138. Se riclama iu tempo, la sua istanza con gli allegati deJ quali fosse corredata , s* intima al petente 0 suo procuratore , e il Giudice assegna ad ambe le parti un breve termine non maggiore di dieci giorni per produrre le loro allegazioni. 139. Esso spirato, il Giudice di Prima Istanza chiude il processo , lo trasmette al Commissario presso la Cassazione. Il Commissario lo limette al Presidente, e il Tribunale, dentro quindici giorni, udito il Giudice relatore, e il Commissario del Governo pronuncia in assemblea generale il suo Decreto definitivo. 140. Ogni Decreto del Tribunale di Cas-